La presente guida descrive in maniera semplificata la procedura che deve essere seguita da coloro che intendano aderire ad un procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione. Le istruzioni di seguito riportate non possono in ogni caso sostituire il regolamento di procedura di A.D.R. TIBER S.r.l.. Pertanto, prima di depositare il modulo di adesione al procedimento di mediazione, si consiglia di prendere visione del regolamento dell’Organismo, delle tariffe e dei criteri di determinazione delle stesse pubblicati sul sito internet www.adrtiber.it. |
La parte “invitata” al procedimento di mediazione, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento da A.D.R. TIBER S.r.l., è tenuta almeno tre giorni prima della data fissata per l’incontro, a far pervenire, presso la segreteria dell’organismo di mediazione, il modello di adesione compilato in ogni sua parte.
Al modello di adesione vanno allegati:
Il pagamento può essere effettuato:
a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente presso Unicredit Banca di Roma intestato ad A.D.R. TIBER S.r.l. – codice IBAN IT 81 X 02008 38745 000101907536 – causale “Spese generali di segreteria /nome parte convenuta”, in tal caso al fine di consentire alla segreteria di emettere la fattura elettronica la parte è invitata, altresì, ad indicare nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo di residenza;
ovvero
direttamente in contanti o tramite assegno bancario presso una delle sedi di A.D.R. TIBER S.r.l., qualora il modello di adesione fosse depositato personalmente dalla parte o dal suo difensore.
L’adesione deve essere sottoscritta dalla parte interessata, ovvero dal suo difensore munito di delega.
Il regolamento di A.D.R. TIBER S.r.l. prevede che le parti debbano partecipare personalmente agli incontri con il mediatore. Tuttavia è consentita, solo per gravi motivi, la partecipazione per il tramite di rappresentanti forniti dei necessari poteri (modello di procura speciale notarile).
L’art 8 I co. del D.Lgs 28/2010, come modificato dal D.L. 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto che “al primo incontro ed agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti debbano partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
L’adesione, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione sopra richiesta, può essere depositata presso A.D.R. TIBER S.r.l. in un dei seguenti modi:
- inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo adrconciliazionesrl@legalmail.it
- trasmessa a mezzo fax al n. 075/9416711 ( per le mediazioni avviate presso la sede di Umbertide – Perugia) 075/9416711 ( per le mediazioni avviate presso la sede di Spello) 06/97656330 ( per le mediazioni avviate presso la sede di Roma).
- spedita a mezzo di raccomandata A/R ad A.D.R. TIBER S.r.l. Piazzale Clodio 8 – 00195 Roma ovvero A.D.R. Tiber S.r.l. – Piazza Michelangelo 33 – 06019 Umbertide (PG)
- depositata personalmente presso una delle sedi di A.D.R. TIBER S.r.l.
NOTA BENE Al fine di evitare disguidi ed incomprensioni causate dall’alto numero di comunicazioni elettroniche (fax, e-mail) si invita la gentile clientela a chiedere sempre conferma dell’avvenuta ricezione di ogni comunicazione inviata ad A.D.R. TIBER S.r.l. e per contro a confermare l’avvenuta ricezione di ogni nostro messaggio.
Al momento dell’adesione la parte convenuta è tenuta a corrispondere ad A.D.R. TIBER S.r.l. le spese generali di segreteria sopra indicate
Nel corso del primo incontro il mediatore informerà le parti sulla funzione e sulle modalità di svolgimento della procedura di mediazione. Se all’esito del primo incontro non si ravvisassero le condizioni per la composizione bonaria della lite, nessuna indennità sarà dovuta all’Organismo di mediazione (eccezion fatta per le spese generali di segreteria già corrisposte)
Nel caso in cui le parti, invece, a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni per procedere, esprimessero il proprio consenso a dar seguito alla procedura di mediazione, saranno dovute all’Organismo le indennità previste dalla tabella redatta in conformità all’art 16 del Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre n. 180 (consultabile nella sezione del sito relativa alle TARIFFE).
Per dovere di completezza, si ricorda che qualora, senza giustificato motivo, la parte chiamata in mediazione non partecipasse al procedimento di mediazione, verrebbe condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8 co. 4 bis D.Lgs. 28/2010).
La medesima disposizione prevede, inoltre, che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice” possa “desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.”
La parte che ha i requisiti per l’accesso al gratuito patrocinio, deve compilare il modello gratuito patrocinio riportato qui a destra e fornire alla segreteria di A.D.R. Tiber S.R.L., la seguente documentazione:
– documento di identità e codice fiscale del richiedente
– dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o modello I.S.E.E.
– stato di famiglia
– certificato di residenza
La parte ammessa al gratuito patrocinio nelle materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art 5 co. 1- bis e co. 2 D.Lgs 28/2010) non è tenuta a versare all’Organismo l’indennità di mediazione.
In ogni caso la segreteria di A.D.R. TIBER S.r.l. resta sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, contattandola al n. 075/9417615 – 06/93373895, 06/93373882 ovvero via mail all’indirizzo adrtiber@gmail.com.