L’art 17 co III del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 stabilisce che “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente“. In seguito all’entrata in vigore dell’art. 10 d.lgs. n. 23/2011 in materia di Federalismo Fiscale Municipale, sono sorti dubbi interpretativi in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale de quo ai verbali di mediazione che avessero ad oggetto trasferimenti di immobili ovvero trasferissero o costituissero in capo ad una delle parti del procedimento diritti reali immobiliari o di godimento. Infatti, l’art. 10 del decreto legislativo testé citato, oltre a rimodulare le aliquote per i trasferimenti immobiliari, al IV comma ha previsto la soppressione di tutte le «esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali». Si era dubitato, pertanto, della sopravvivenza della disciplina fiscale favorevole prevista dall’art 17 co. III per i trasferimenti immobiliari posti in essere nell’ambito dei procedimenti di mediazione. L’Agenzia delle Entrate, di recente con la circolare n. 2/E del 21.02.2014, il cui stralcio è consultabile cliccando qui, ha chiarito che il regime favorevole previsto dall’art 17 co. III del D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 in quanto
“funzionale alla operatività dell’istituto trovi applicazione anche per i verbali [di mediazione] recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto.”
Ne consegue, quindi, che il pubblico ufficiale incaricato di redigere il verbale di deposito dell’accordo di mediazione avente ad oggetto un trasferimento immobiliare e della relativa trascrizione nei pubblici registri, in sede di liquidazione delle imposte dovute, applicando correttamente la disposizione agevolativa testé riportata detrarrà l’imposta di registro dovuta fino al valore di € 50.000,00, con indubbio beneficio per le parti. Tale regime di favore genera un risparmio fiscale tutt’altro che trascurabile. Giova ricordare, infatti, che la base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro, ricorrendone i requisiti, è costituita dal valore catastale dell’immobile del bene oggetto di trasferimento (c.d. sistema del prezzo – valore disciplinato dall’art 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266), con la conseguenza che, a prescindere dal corrispettivo pattuito e versato, la parte in applicazione della disposizione agevolativa riportata, verrebbe in numerose fattispecie esentata totalmente o parzialmente dal versamento dell’imposta di registro. Di seguito in via sintetica alcuni esempi