Tipologie di mediazione
La mediazione può essere facoltativa, obbligatoria, demandata dal giudice.
L’art 5 co. I bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede l’esperimento del tentativo di mediazione per le controversie aventi ad oggetto: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La mediazione è altresì obbligatoria quando è disposta dal Giudice (mediazione demandata) ovvero quando le parti, in piena autonomia, decidano di inserire una clausola di mediazione in un contratto, atto costitutivo, statuto di un ente o di una società .
La mediazione è demandata quando il Giudice, dopo l’instaurazione di un giudizio, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione. Pertanto, qualunque sia l’oggetto della controversia, l’Organo giudicante, anche in sede di appello, potrà valutare se disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, tenuto conto dello stato del processo, della natura della causa e del comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. Anche in tale ipotesi la mediazione è obbligatoria e si pone quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche al di fuori delle materie contemplate dall’art. 5 co. I bis D.Lgs. 28/2010.