Tipologie di Mediazione

Tipologie di mediazione civile e commerciale - Roma

Tipologie di mediazione

La mediazione può essere facoltativaobbligatoriademandata dal giudice. 

L’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, prevede la possibilità di esperire il tentativo di mediazione per la risoluzione di qualsiasi controversia civile e commerciale che verta su diritti disponibili (mediazione facoltativa); pertanto le parti, prima di adire il Giudice ordinario, possono esperire il tentativo di mediazione presso enti pubblici o privati, che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del  regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia. Il D.L. 21 Giugno 2013, n.68, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto il criterio della competenza territoriale degli Organismi di mediazioneL’art. 4 I co. D.Lgs. 28/2010, come novellato dal decreto sopra citato, prevede che“la domanda di mediazione… è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
La mediazione è obbligatoria quando si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’art 5 co. I bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede l’esperimento del tentativo di mediazione per le controversie aventi ad oggetto: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La mediazione è altresì obbligatoria quando è disposta dal Giudice (mediazione demandata) ovvero quando le parti, in piena autonomia, decidano di inserire una clausola di mediazione in un contratto, atto costitutivo, statuto di un ente o di una società .

La mediazione è demandata quando il Giudice, dopo l’instaurazione di un giudizio, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione. Pertanto, qualunque sia l’oggetto della controversia, l’Organo giudicante, anche in sede di appello,  potrà valutare se disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, tenuto conto dello stato del processo, della  natura della causa e del comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. Anche in tale ipotesi la mediazione è obbligatoria e si pone quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche al di fuori delle materie contemplate dall’art. 5 co. I bis D.Lgs. 28/2010.