Indennità di Mediazione

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

INDENNITA’ DI MEDIAZIONE IN VIGORE PER LE ISTANZE DEPOSITATE A PARTIRE DAL 15 NOVEMBRE 2023 PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

L’art. 46 del D.M. 24 ottobre 2023, n.150 ha sancito che per le domande di mediazione depositate  dal 15 novembre 2023, trovino applicazione le indennità di mediazione di cui agli articoli 28,29,30 e 31 del Decreto citato. Il nostro Organismo di mediazione per favorire l’accesso alle procedure di mediazione applica le tariffe minime previste per gli Organismi pubblici.

SPESE DI AVVIO ED INDENNITA’ DI MEDIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO

L’art 28 del D.M 24 ottobre 2023, n.150,rubricato “Indennità e spese per il primo incontro”, ha introdotto a titolo di spese di avvio per le mediazioni  c.d. obbligatorie, tre diversi scaglioni, prevedendo:

  • € 32,00 oltre Iva per le liti di valore sino ad € 1.000
  • € 60 oltre Iva per le liti ricomprese tra € 1.001 ed € 50.000
  • € 88 oltre Iva per le liti di valore superiore ad € 50.000

La Novella ha previsto, altresì, per le spese di mediazione per il primo incontro tre diversi scaglioni, prevedendo:

  • € 48,00 oltre Iva per le mediazioni di valore fino ad e 1.000 e per quelle di valore indeterminabile basso;
  • € 96,00 oltre Iva per le mediazioni di valore ricompreso tra € 1.001 ed € 50.000 e per quelle di valore indeterminabile medio;
  • € 136,00 oltre Iva per le mediazioni di valore superiore ad € 50.000 e per quelle di valore indeterminabile alto.

Le indennità di mediazione per il primo incontro sono inderogabili per legge.

Di seguito pubblichiamo uno schema riepilogativo delle spese di avvio e delle indennità di mediazione per il primo incontro.

Tabella spese di avvio ed indennità

Le spese di avvio devono essere versate al momento del deposito dell’istanza o dell’adesione al procedimento. Le indennità di mediazione per il  primo incontro devono essere versate prima dello svolgimento  dell’incontro stesso.

N.B. Nel caso in cui la mediazione si svolgesse in modalità telematica le spese di avvio e le indennità di mediazione per il primo incontro devono essere inderogabilmente versate al momento del deposito dell’istanza.

SPESE PER LA CONVOCAZIONE DELLE PARTI E SPESE VIVE

  • convocazioni a mezzo PEC (gratis)
  • Raccomandata nazionale A/R € 13,00 Iva incl.
  • Raccomandata 1 A/R € 18,00 Iva incl.
  • Raccomandata R/R Internazionale € 18,00 Iva incl.

 

Ai sensi dell’art 8 bis del D.Lgs 28/2010, come novellato dalla Riforma Cartabia, quando la mediazione si svolge in modalità telematica i verbali redatti dal mediatore devono essere sottoscritti dalle parti e dagli avvocati con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

 

INDENNITA’ DI MEDIAZIONE PER GLI INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO, SUCCESSO MEDIAZIONE AL PRIMO INCONTRO, SUCCESSO MEDIAZIONE NEGLI INCONTRI SUCCESSIVI.

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

Mentre nella seconda e terza colonna sono indicati rispettivamente gli importi dovuti a titolo di spese di avvio e di indennità di mediazione per il primo incontro, in riferimento ai singoli scaglioni di valore indicati nella prima colonna, nella quarta colonna sono riportate le indennità di mediazione da corrispondere all’Organismo, qualora le parti all’esito del primo incontro decidessero di proseguire nel procedimento. Le somme ivi  indicate  sono state già  decurtate degli importi versati a titolo di spese di avvio ed indennità per il primo incontro di mediazione .

Nella quinta colonna è stato indicato l’aumento del 10% previsto dall’art. 30 del D.M.24 ottobre 2023, n.150  nel caso in cui le parti trovassero un accordo all’esito del primo incontro di mediazione.

Infine, nella sesta colonna è stato calcolato l’aumento del 25% previsto dall’art. 30 del D.M.24 ottobre 2023, n.150  nel caso in cui le parti trovassero un accordo negli  incontri successivi al primo.

Es. per un procedimento di mediazione di valore ricompreso tra € 10.001 ed € 25.000,00, sarà dovuto a titolo di spese di avvio (B) l’importo di euro 73,20 (Iva inclusa) e per le indennità  del  primo incontro (C) l’importo di  117,12 (Iva inclusa) per un totale di  €190,32 (Iva inclusa). Per proseguire negli incontri successivi saranno dovute a titolo di indennità ulteriori € 312,32 (Iva inclusa) (D). In caso di accordo nel primo incontro di mediazione dovranno essere corrisposti all’organismo  ulteriori € 42,94 (Iva inclusa) (E), invece nel caso di accordo  negli incontri successivi al primo, dovranno essere corrisposti all’organismo  ulteriori € 107.36 (F).

CREDITI DI IMPOSTA (Art. 20 D.lgs 4 marzo 2010,n.28)

L’ art. 20 del D.Lgs 28/2010, così come modificato dal D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 c.d. Riforma Cartabia, riconosce alle parti nel caso di raggiungimento di un accordo nell’ambito di un procedimento di mediazione, un credito di imposta per le indennità versate all’Organismo fino alla concorrenza di euro 600,00 e fino alla concorrenza  di euro 600 per il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura. Qualora la parte avesse instaurato un giudizio, in caso di accordo, l’articolo testè citato riconosce un ulteriore credito di imposta fino alla concorrenza di euro 518,00 per il contributo unificato già versato.

Anche nel caso di esito negativo del procedimento di mediazione, l’art. 20  riconosce un credito di imposta per le indennità versate all’Organismo fino alla concorrenza di euro  300,00  e fino alla concorrenza di ulteriori euro 300 per il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione.

Nell’esempio sopra riportato per un procedimento di mediazione di valore compreso nello scaglione € 10.001,00 – 25.000,00 nel caso di accordo al primo incontro la parte avrà corrisposto all’Organismo (B+C+D+E) per un totale di € 545,58 (quindi al di sotto di € 600 del credito di imposta riconosciuto)

Nel caso di accordo negli incontri successivi la parte avrà corrisposto all’Organismo (B+C+D+F)  un totale di € 610 (quindi poco al di sopra di € 600,00 del credito di imposta riconosciuto) .

Nel caso di esito negativo al primo incontro la parte avrà corrisposto all’Organismo (B+C) un totale di € 190,32 (ben al di sotto di euro 300,00 del credito di imposta riconosciuto.

In tutti i casi di esito negativo al primo incontro il credito di imposta copre tutte le spese versate all’Organismo e gli importi versati per l’assistenza dell’avvocato fino alla concorrenza di € 300,00.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I Pagamenti  potranno esse effettuati con le seguenti modalità:

  • a mezzo  bonifico bancario sul conto corrente presso Unicredit s.p.a. intestato ad A.D.R. TIBER S.r.l. – codice IBAN  IT 57 V 02008 38743 000101907536 – causale “Spese di avvio e spese di primo incontro /nome parte istante”
  • direttamente in contanti, tramite assegno bancario o a mezzo bancomat/carta di credito, presso una delle sedi di A.D.R. TIBER S.r.l.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI

  • Il Verbale di mediazione contenente l’accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di € 100.000,00 . Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;
  • E’ riconosciuto un credito di imposta nel caso di accordo di € 600 per le indennità versate all’Organismo e di € 600 per gli onorari versati all’avvocato che ha assistito la parte nella procedura. Il credito è ridotto alla metà nel caso di esito negativo del procedimento ;
  • E’ riconosciuto un credito di imposta di € 518,00 per il contributo unificato versato nel giudizio nel caso di giudizio estinto a seguito di un accordo raggiunto nell’ambito di un procedimento di mediazione;
  • E’ assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità;
  • E’ assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, indipendentemente dall’esito della procedura.

 

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