SPESE GENERALI PER L’ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
€ 40,00 + I.V.A. – € 48,80 I.V.A. inclusa – Controversia di valore fino ad € 250.000,00
€ 80,00 + I.V.A. – € 97,60 I.V.A. inclusa – Controversia di valore superiore ad € 250.000,00
Sono dovute dalla parte istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e dalla parte chiamata in mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
SPESE DI NOTIFICA
La parte istante, al momento del deposito dell’istanza dovrà corrispondere all’Organismo € 12,00 per ogni notifica a mezzo di raccomandata A/R ed € 16,00 per ogni raccomandata – 1 A/R inviata. (Circolare Ministero della Giustizia 20 dicembre 2011 ed art. 7 D.M. 4 agosto 2014, n.139 ) Le notifiche effettuate a mezzo P.E.C. non comportano alcun costo.
TABELLA – INDENNITÀ DI MEDIAZIONE – GLI IMPORTI INDICATI SONO AL NETTO DELL’IVA
INCONTRO INFORMATIVO – seconda colonna : Nel corso del primo incontro il mediatore informerà le parti sulla funzione e sulle modalità di svolgimento della procedura di mediazione e verificherà con le stesse, assistite dai propri avvocati se vi siano le condizioni per procedere. Se, all’esito del primo incontro, non si ravvisassero le condizioni per la composizione amichevole della lite, il mediatore redigerà verbale di mancato accordo e nessuna indennità (eccezion fatta per le spese generali di segreteria già corrisposte) sarà dovuta all’Organismo di mediazione.
INCONTRI SUCCESSIVI – quarta colonna : Nel caso in cui le parti, verificata la sussistenza delle condizioni per procedere, esprimessero il proprio consenso a dar seguito alla procedura di mediazione, saranno dovute all’Organismo le indennità di mediazione ridotte, indicate nella tabella di seguito riportata (quarta colonna, gli importi sono stati ridotti rispetto a quelli previsti nella tabella A ex D.M. 18 ottobre 2010,n.180.
SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE – quinta colonna : Nel caso in cui all’esito del procedimento le parti raggiungessero un accordo saranno dovuti gli ulteriori importi indicati nella quinta colonna .
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PARTI : L’Art. 20 D.Lgs. 28/2010 riconosce che, in caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. Nel caso di insuccesso della mediazione, invece, il credito d’imposta è ridotto della metà.