Conclusione del procedimento e ritiro del verbale

Il procedimento di mediazione deve ex lege essere concluso tre mesi dal deposito dell’istanza.

In caso di esito positivo, il mediatore redige processo verbale di avvenuta conciliazione, al quale viene allegato il testo dell’accordo raggiunto dalle parti. L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, che certificano la conformità dello stesso alle norme imperative ed all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo senza la necessità di omologa da parte del Tribunale.

Al contrario, qualora non si pervenisse ad un accordo, il mediatore redigerà processo verbale nel quale verrà fatta menzione dell’esito negativo del tentativo di mediazione. Tuttavia, in tale ipotesi, il mediatore potrà formulare una proposta di conciliazione; sarà obbligato a formularla, invece, se le parti concordemente ne facessero richiesta. Tale proposta dovrà essere comunicata per iscritto alle parti, le quali entro sette giorni dovranno comunicare, sempre per iscritto, se intenderanno o meno accettarla. In caso di mancata risposta nel termine, la proposta si considererà rifiutata; al contrario, nel caso in cui le parti aderissero alla proposta del mediatore, si redigerà processo verbale nel quale verrà fatta menzione del raggiungimento dell’accordo per adesione alla proposta.

Qualora, invece, la/e parte/i convenuta/e non si presentasse/presentassero all’incontro per l’esperimento del tentativo di mediazione, l’Organismo redigerà verbale di mancato accordo facendo menzione della mancata partecipazione della/e parte/i convenuta/e. In tal caso la parte istante non sarà tenuta a corrispondere all’Organismo l’indennità di mediazione (eccezion fatta per le spese di avvio del procedimento – € 48,80 iva inclusa – e per le spese di notifica – € 12,00 per ogni raccomandata A/R inviata – € 16,00 per ogni raccomandata 1 inviata – già corrisposte all’Organismo).

Il D. L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che nel corso del primo incontro di mediazione il mediatore chiarisca alle parti, assistite dai propri avvocati, la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione. Se all’esito di tale incontro non si ravvisassero le condizioni per la composizione bonaria della lite, nessuna indennità sarà dovuta all’Organismo di mediazione (eccezion fatta per le spese di avvio del procedimento e le spese di notifica già corrisposte).

Al termine dell’ultimo incontro di mediazione, il mediatore consegna alle parti una scheda di valutazione relativa al gradimento del servizio offerto, che le parti devono compilare, esprimendo il loro giudizio sull’organismo, sulla procedura e sull’operato del mediatore. La scheda compilata deve essere consegnata alla segreteria dell’Organismo.

Le parti, all’esito dell’incontro di mediazione conclusivo del procedimento, possono ritirare copia del verbale presso la segreteria dell’Organismo.
Il verbale in ogni caso non può essere ritirato se la parte non ha provveduto al saldo degli emolumenti previsti.

La segreteria di A.D.R. TIBER S.r.l. resta sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, contattandola al n. 075/9417615 – 06/93373895, 06/93373882 ovvero via mail all’indirizzo adrtiber@gmail.com